Description
Elaborazione e trasmissione Modello 730 congiunto.
È possibile presentare il modello 730 da coniugi che possiedono solo redditi dichiarabili con il Modello 730 e almeno uno dei due può utilizzare tale modello dichiarativo. Presentare il 730 congiunto significa inviare una sola dichiarazione dei redditi composta dal modello 730 dell’uno e il modello 730 dell’altro coniuge. Il vantaggio è che ci sarà un solo prospetto di liquidazione delle imposte e, quindi, un solo risultato finale di liquidazione dato dalla somma algebrica dell’imposta a debito/credito dell’uno e dell’altro coniuge.
Non è ammessa la presentazione del Modello 730 nella forma congiunta se:
- si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori;
- uno dei coniugi è deceduto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Valgono le regole per il modello 730 singolo e quindi possono presentare questo modello i contribuenti che, con riferimento all’anno d’imposta di riferimento sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva.